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Oggetto: istanza di annullamento in autotutela decisoria amministrativa della comunicazione della FIGC del 05 giugno 2021 relativa all’evento sportivo del 3 luglio 2021 in occasione della manifestazione calcistica “EURO 2020” e del presupposto decreto del Sottosegretario di Stato allo sport del 04 giugno 2021, per loro palese illegittimità per violazione di legge (decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021) – Decisione da adottarsi entro e non oltre il 03 luglio 2021.
Avvocati Liberi, quale collegio difensivo nazionale in difesa di diritti fondamentali appartenenti ad ogni cittadino, chiedono l’annullamento in autotutela decisoria amministrativa della comunicazione del 05 giugno 2021 della FIGC pubblicata sulla propria pagina istituzionale al seguente link
https://www.figc.it/it/federazione/news/uefa-euro-2020-modalità-di-accesso-allo-stadio-olimpico-per-i-possessori-di-biglietti-05-06-2021/#:~:text=Si%20ricorda%20che%20è%20obbligatorio,Passaporto%3B%20Carta%20di%20Identità, in quanto discrimina i legittimati aventi titolo alla partecipazione all’evento calcistico “Euro 2020” del 3 luglio 2021 (biglietto) limitando illegittimamente l’ingresso allo stadio Olimpico di Roma soltanto a determinate categorie di spettatori e, cioè, quelli in possesso di una delle seguenti certificazioni:
- Certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale;
- Certificazione di avvenuta guarigione, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità del certificato è di 6 mesi dalla data di fine isolamento (guarigione);
- Certificazione di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (redatta esclusivamente in lingua italiana o inglese) effettuato in data non antecedente le 48 ore dall’inizio della gara” precisando che “Non sarà consentito l’accesso in assenza di una delle suddette certificazioni, o qualora le stesse risultassero incomplete o non conformi alle indicazioni fornite”.
Parimenti richiedono l’annullamento del decreto del sottosegretario di Stato allo sport del 04 giugno 2021, quale presupposto della sopra richiamata comunicazione, perché illegittimo per gli stessi motivi che si espongono infra.
Entrambi gli atti risultano in contrasto con il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021.
Nello specifico l’art. 5, 3° comma, del decreto-legge n. 52 citato prevede che “In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le
competizioni all’aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo’ anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2” e il successivo 4° comma prosegue prevedendo altresì che “Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.”.
Ora, il decreto del sottosegretario di Stato allo sport del 04 giugno 2021 rende obbligatorio ciò che il decreto-legge n. 52 citato prevede quale mera facoltà (cioè a) la vaccinazione contro il sars-cov 2 b) l’esecuzione del tampone o infine c) la comprova della guarigione dalla malattia in questione), peraltro soltanto in presenza delle zone gialle (quando di fatto la Regione Lazio è divenuta zona bianca dal 14 giugno 2021).
Tale dato (passaggio da zona gialla a zona bianca dal 14 giugno 2021) è stato ignorato sia dal sottosegretario di Stato allo sport sia dalla FIGC i quali, successivamente al 14 giugno 2021, avrebbero dovuto intervenire su tali atti per rimediare alla loro illegittimità sopravvenuta, adattandoli al mutato contesto sanitario nonchè al concreto ed attuale andamento della curva epidemiologica e, ciò, in ossequio al principio di proporzionalità e di non contraddizione con la normativa di rango primario da cui traggono il potere di disporre le gravi limitazioni alla circolazione ed ai diritti costituzionali delle persone.
Inoltre tali atti, oltre a scontare il vizio dell’illegittimità sopravvenuta, come anzi detto in riferimento al mutato “colore delle zone”, sono affetti anche da un’illegittimità originaria, in quanto non solo violativi dell’art. 11 Risoluzione UE 9 giugno 2021 (laddove pongono restrizioni alla circolazione delle persone ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea sul green pass certificate), ma anche perchè adottati, rispettivamente, dal sottosegretario e dalla FIGC senza considerare il rapporto con gli altri requisiti normativi
previsti nel decreto-legge n. 52/21 consistenti nell‘andamento della situazione epidemiologica (di fatto in rapido miglioramento sia per le temperature estive sia per progressione della campagna vaccinale) e nelle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto (lo stadio Olimpico di Roma lo è certamente, a fortiori se accompagnato dall’adozione delle misure precauzionali quali l’utilizzo di mascherine, il rispetto del distanziamento, posti a sedere e posizione statica degli spettatori).
Inaccettabile è pertanto il continuo uso – e abuso – distorto dello strumento della “normazione sulla normazione”, in quanto il decreto del Sottosegretario e la comunicazione della FIGC sono disallineati rispetto all’art. 5, comma 3° e 4° del decreto-legge n. 52, in base ai cui criteri ed alla chiara lettera della norma si sarebbero dovute allentare le misure e non invece aggravarle.
Per tali ragioni si formula la presente istanza di annullamento in autotutela decisoria amministrativa vista l’illegittimità originaria e sopravvenuta degli atti che ne sono affetti e l’evidente sussistenza dell’interesse pubblico rispetto ad un evento sportivo (e culturale) di natura eccezionale, riguardo al quale è riconoscibile anche l’interesse privato dei cittadini e della tifoseria a partecipare alla partita programmata per il 03 luglio 2021, data entro la quale dovranno essere già divenuti efficaci i richiesti provvedimenti di annullamento.
Avv. Angelo Di Lorenzo firmato digitalmente