The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use real content in the Consulting Process, anytime you reach a review point you’ll end up reviewing and negotiating the content itself and not the design.
L'Associazione ALI è formata da persone libere: esseri umani, padri e madri, figli e figlie, amici, compagni, mariti, e mogli, prima ancora che professionisti del diritto.
Gli Avvocati di ALI sono una famiglia, una comunità ed una organizzazione che fa dell'unione e della condivisione la propria forza, della difesa delle Libertà la propria missione.
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Leggi l’articolo su studiocataldi.it Corte UE – sentenza 10.9.2024 C-48/22 La Corte Ue, con sentenza del 10 settembre 2024 nella causa C-48/22 P, ha confermato l’ammenda di 2,4 miliardi di euro inflitta a Google (ed alla controllante al 100% Alphabet) per aver abusato della propria posizione dominante favorendo il suo servizio di comparazione di prodotti. Google è principalmente nota per il suo motore di ricerca, che consente agli utenti di Internet di trovare e di raggiungere, mediante collegamenti ipertestuali, i siti Internet che rispondono alle proprie esigenze. I risultati delle ricerche degli utenti dovrebbero essere selezionati dal motore secondo criteri di «ricerca generale» senza che i siti ai quali essi rinviano remunerino il motore per apparire, oppure secondo criteri di «ricerca specializzata» di notizie, informazioni e offerte commerciali, per i viaggi aerei o per l’acquisto di prodotti anche attraverso la comparazione e la selezione delle offerte di venditori su Internet che propongono il prodotto cercato. Quest’ultima categoria è stata in discussione nella sentenza in commento, che ha operato una chiara ricostruzione “tecnica” del funzionamento del motore di ricerca di Google prima di decidere secondo diritto. Da un punto di vista tecnico, come detto, l’ordine di presentazione nelle pagine di ricerca dei risultati detti «naturali» dovrebbe essere indipendente da pagamenti, a differenza di quei risultati che appaiano nelle pagine del motore di ricerca, comunemente denominati «annunci sponsorizzati», che sono invece collegati a pagamenti effettuati dai siti Internet cui essi rinviano. I servizi di comparazione di prodotti sono stati inizialmente forniti (dal 2001) da Google tramite una pagina di ricerca specializzata, denominata Froogle, fisicamente distinta dalla pagina di ricerca generale del motore di ricerca, salvo poi abbandonare (dal 2005) la denominazione Froogle per adottare quella di Product Search ed inserire gli annunci sponsorizzati nella pagina di ricerca generale tramite raggruppamenti c.d. «Product OneBox», affiancati alle pubblicità nella parte alta o a lato della pagina e al di sopra dei risultati di ricerca generali. A partire dal mese di novembre 2011 in Europa, Google ha completato tale meccanismo con la presentazione diretta, nelle sue pagine di risultati generali, di gruppi di «annunci per prodotti» di diversi inserzionisti, con fotografie e prezzi, ribattezzati «Shopping Units» dal 2013, che rinviavano l’utente che cliccava su uno di quei link al sito Internet di vendita dell’inserzionista. Secondo la sentenza in commento, nello stesso momento in cui Google ha soppresso la Product Search avrebbe scientemente rinunciato a presentare risultati naturali per prodotti nella sua pagina di risultati specializzata, facendo apparire una pagina contenente solo annunci, denominata «Google Shopping» (pag. 4 pto. 13). Alla luce di tanto, già dal 2010 la Commissione europea avviava un procedimento di infrazione degli articoli [101] e [102] TFUE nei confronti di Google (nel 2016 esteso contro Alphabet) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 7 aprile 2004 n. 773 della Commissione, che si concludeva il 27 giugno 2017 con la dichiarazione che le pratiche di Google sopra descritte costituivano un abuso di posizione dominante del mercato dei servizi di ricerca generale su Internet e del mercato dei servizi di comparazione di prodotti su Internet e, per l’effetto, irrogava a Google un’ammenda di EUR 2.424.495.000 (di cui EUR 523.518.000 in solido con Alphabet). Più in particolare la Commissione riteneva che Google avesse abusato, a partire dal 2008, della sua posizione dominante in tredici mercati nazionali (Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Regno Unito e Norvegia), riducendo il traffico di risultati di prodotti concorrenti e aumentando tale traffico verso il proprio comparatore di prodotti, il che poteva avere (o aveva verosimilmente avuto) effetti anticoncorrenziali sui rispettivi mercati nazionali della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti. In buona sostanza l’abuso consisteva nel posizionamento e nella presentazione più favorevole, all’interno delle pagine di risultati generali di Google, del proprio comparatore di prodotti rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti; cioè Google mostrava nelle sue pagine il proprio comparatore in modo preminente e attraente in «boxes» dedicati, senza applicare ad esso gli algoritmi di «aggiustamento» applicati invece all’utenza, i cui risultati invece apparivano solo sotto forma di risultati di ricerca generale (link blu), e mai in un formato arricchito e ammiccante, restando peraltro soggetti a retrocessione nell’elenco dei risultati per opera degli algoritmi di «aggiustamento». Con atto dell’11 settembre 2017 Google proponeva ricorso al Tribunale dell’UE per l’annullamento o per la riduzione dell’importo dell’ammenda ricevuta, che veniva respinto con decisione del luglio 2019 sebbene fosse stata annullata parzialmente la decisione della Commissione nella parte in cui si configurava la violazione del divieto di abuso di posizione dominante del mercato della ricerca generale, ritenendo il Tribunale che non fossero stati dimostrati gli effetti anticoncorrenziali, anche solo potenziali, della pratica di Google sul tale mercato. Sia Google sia Alphabet proponevano impugnazione dinanzi alla Corte dell’UE, mediante la quale chiedevano l’annullamento della sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva annullato la decisione della Commissione e la relativa sanzione pecuniaria inflitta. L’impugnazione era affidata ad una serie di motivi che la Corte ha puntualmente preso in esame e, altrettanto puntualmente, respinto. Con un primo motivo i ricorrenti lamentavano l’error in iuedicando sul criterio giuridico utilizzato dal Tribunale per valutare l’esistenza di un abuso di posizione dominante, in difformità del noto precedente di cui alla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner C‑7/97, EU:C:1998:569 (che trattava essenzialmente di un rifiuto di fornitura di servizi in un’infrastruttura che essa aveva sviluppato per le esigenze della propria attività). A parere della Corte, invece, le pratiche di Google oggetto di scrutinio si differenziavano nei loro elementi costitutivi dalle questioni decise dalla sentenza del 26 novembre 1998 Bronner, poiché la pratica di Google consisteva in un comportamento autonomo che, pur potendo presentare gli stessi effetti di esclusione, si distingueva, nei suoi elementi costitutivi, dal rifiuto di fornitura in senso stretto, il che giustificava la decisione di considerare le contestazioni mosse nel caso di specie nell’ottica di condizioni diverse da quelle rilevate nella sentenza Bronner (ove veniva in evidenza una ipotesi di rifiuto espresso di fornitura) che ...
La Corte di giustizia dell’UE e il Tribunale dell’UE hanno modificato i rispettivi regolamenti di procedura per attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. In questi link sono disponibili le nuove versioni delle istruzioni pratiche alle parti fornite dalla Corte per le cause proposte dinanzi ad essa (Corte/Il procedimento), nonché delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (Tribunale/Il procedimento). In breve si riassumono le principali novità al regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell’UE. Sono state apportate modifiche alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale alla Corte al fine di determinare il giudice competente a esaminarle, le cui nuove disposizioni tendono a garantire un trattamento rapido e “coram populo” dei giudizi, nel senso che si prevede la pubblicazione in rete, entro un termine ragionevole dalla definizione della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati nei procedimenti pregiudiziali che saranno decisi a partire dal 1º settembre 2024, salvo obiezioni da parte di uno di questi ultimi. Altre novità del regolamento di procedura della Corte hanno tenuto conto dell’esperienza acquisita durante la crisi sanitaria, prevedono la possibilità per le parti o i loro difensori di partecipare alle udienze in videoconferenza, oltre alle modifiche apportate in tema di protezione dei dati personali; di deposito e di notifica degli atti processuali. Significativa è anche la funzione di “interpretazione autentica” assunta dalle modifiche del regolamento di procedura della Corte, che forniscono importanti chiarimenti su varie questioni pratiche relative alla fase scritta o orale del procedimento. Quanto alle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale, sono state apportate novità alla struttura e all’organizzazione con la costituzione di una Sezione intermedia composta di nove giudici (presieduta dal Vicepresidente della Tribunale), rispetto alle Sezioni ordinarie composte da cinque giudici e alla Grande Sezione composta da quindici giudici. Le domande di pronuncia pregiudiziale saranno attribuite a Sezioni specializzate, mentre i giudici chiamati a svolgere le funzioni di Avvocato Generale nelle cause pregiudiziali saranno nominati dal Tribunale e assisteranno il Collegio giudicante in ciascuna causa pregiudiziale, replicando lo schema dei procedimenti dinanzi alla Corte. Le altre principali modifiche del regolamento di procedura del Tribunale dell’UE possono essere così schematizzate: soppressione dei diritti di cancelleria per gli estratti del registro , per le copie degli atti processuali, nonché per le copie conformi delle ordinanze e delle sentenze; aggiornamento delle norme relative alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali con l’applicativo e-curia; questo punto è stato trattato anche dalla decisione del Tribunale del 10 luglio 2024 RG 209672024 scaricabile qui possibilità di procedere con una decisione semplificata per adottare misure procedurali che richiedevano finora l’emanazione di un’ordinanza (riapertura della fase orale e riunione di cause in assenza di domanda di trattamento riservato); limitazione del termine per introdurre un adattamento del ricorso qualora un atto di cui si chiede l’annullamento sia sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto; possibilità di adottare direttamente dal tribunale un mezzo istruttorio per chiedere informazioni o la produzione di un documento senza la previa adozione di una misura di organizzazione del procedimento; precisazione e razionalizzazione delle norme relative all’attribuzione a un collegio giudicante delle domande accessorie (rettifica, omessa pronuncia, opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, opposizione di terzo, interpretazione, revocazione, contestazione sulle spese).
Sono on-line i file di Wikileaks Le email di Hillary Clinton, la colpevolezza di McCain, la sparatoria di Las Vegas da parte di un cecchino dell’FBI, la lettera di Steve Jobs sull’HIV, Pedo Podestà, Afghanistan, Siria, Libia, Iran, Israele, il complesso militare-finanziario, la mafia/le mafie, Agenti della CIA arrestati per stupro, complotti della CIA, attacchi, false flag, la pandemia dell’OMS. Onoriamo Julian Assange per aver consentito a tutti di scoprire le malefatte di certi politici con documenti ufficiali e classificati e dalle vive parole dei loro stessi autori nonostante il prezzo che rischiava e che purtroppo ha pagato con la sua libertà personale. La guerra USA-Russia era ampiamente annunciata.