L'Associazione ALI è formata da persone libere: esseri umani, padri e madri, figli e figlie, amici, compagni, mariti, e mogli, prima ancora che professionisti del diritto. Gli Avvocati di ALI sono una famiglia, una comunità ed una organizzazione che fa dell'unione e della condivisione la propria forza, della difesa delle Libertà la propria missione.
RIPORTIAMO LA STRATEGIA ELABORATA DA ALI NELLA VIGENZA DELL'OBBLIGO VACCINALE DI CUI AL D.L. 44/2021.
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EVENTI AVVERSI
PROTOCOLLO MARTINA
Il “Protocollo Martina” è stata la strategia con cui Avvocati Liberi ha individuato una linea di condotta giuridicamente valida che ha invertito l’inadempimento agli obblighi vaccinali spostandolo dall’assuntore al somministrante il vaccino anti covid-19.
In buona sostanza il paziente doveva offrire il braccio all’inoculazione ma rifiutare di prestare consensi o condotte ulteriori non obbligatorie, condotte che comunque impedivano al medico vaccinatore di proseguire nella somministrazione, interrompendo la procedura per fatto e decisione del medico stesso.
Ne conseguiva che il lavoratore obbligato non era “inadempiente” nel senso che la mancata vaccinazione dipendeva dalla decisione del medico che non poteva proseguire senza acquisire una falsa dichiarazione di “volontà” del paziente di assumere un farmaco imposto dalla legge.
Si trattava di una strategia volta alla massima espressione del diritto all’osservanza di una norma eccezionale gravemente incidente sui diritti delle persone e sull’habeas corpus ispirata al principio del minor sacrificio possibile e nel più stretto rigore dei termini, delle forme e delle procedure a garanzie del cittadino deprivato della libertà di autodeterminazione.
Il consenso informato (art. 1 L. 219/2017) garantisce l’inviolabilità della libertà personale intesa anche come libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo: nel momento in cui la legge (o un atto avente forza di legge) impone un trattamento obbligatorio come quello vaccinale imposto dal nuovo DL 44/21 modificato dal DL 172/2021, ai soggetti obbligati è negata ogni possibilità di scelta e, per questo, in una cornice caratterizzata dalla obbligatorietà della prestazione (la vaccinazione), il rilascio di un consenso non avrebbe alcun senso giuridico per l’obbligato e nemmeno sarebbe un obbligo espressamente imposto dal D.L. 44/2021, il quale prevedeva solo l’obbligo di assumere un farmaco “determinato” (art. 32 Cost.) , e non altri obblighi e prestazioni personali quali il rilascio di un consenso disinformato,
Tutorial
a cura dell'Avv. Roberto Martina, del foro di Roma.
Sulla cd “carriera alias” Avvocati Liberi condivide e sostiene la Comunicazione del 24/08/2023 curata dal Coordinamento Internazionale Associazioni per la…