AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI A CIASCUN PARLAMENTARE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A CIASCUN MEMBRO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA A CIASCUN AVVOCATO AD OGNI ORGANO DI INFORMAZIONE A CIASCUN CITTADINO LETTERA APERTA / PUBBLICA PETIZIONE sulla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza PER IL RITORNO ALLO STATO DI DIRITTO Preoccupazione per annuncio non smentito di prossima illegittima proroga dello stato di emergenza; deriva sovversiva dell’ordine democratico; appello alle Istituzioni democratiche. Avvocati Liberi è un collegio difensivo nazionale riunito in comitato, nell’esercizio del diritto di associarsi liberamente sancito dall’art. 18 della Costituzione, a cui hanno aderito avvocati italiani, anche in rappresentanza di molti altri colleghi e cittadini. Noi sottoscritti Avvocati Liberi avvertiamo l’urgenza e la necessità di aprire nel Paese il più ampio dibattito sulla preoccupante deriva sovversiva dell’ordine democratico che deriverebbe da un’illegittima proroga dello stato di emergenza. Non sia più ad una sola voce la valutazione del pubblico interesse né la lettura delle norme adottate a scudo di provvedimenti altrimenti straordinari e illegittimi. Lo stato di emergenza è stato dichiarato con Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, lettera c) e dell’articolo 23 del Decreto Legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018 – cosiddetto “Codice della Protezione Civile” – in origine fino al 31 luglio 2020, poi di volta in volta prorogato fino a dodici mesi sin al 31 luglio 2021. Da fonti aperte abbiamo appreso che il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con altri membri del Governo, tra cui il Ministro della Salute, abbia salutato con apertura l’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza. Al concretizzarsi di tale intento, non potrebbero sottacersi i gravissimi illeciti, prima di tutto in danno della personalità dello Stato, a cui si accompagnerebbero precise responsabilità non solo d’ordine politico, ma soprattutto di tipo penale, civile e contabile. Abbiamo il dovere di ricordare che ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria” e che solo “in casi straordinari di necessità e di urgenza” il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Secondo una formula più semplice, il Governo non può legiferare. In un’epoca caratterizzata da una controversa lettura degli eventi, la popolazione, non senza spaccature profonde nel suo tessuto sociale, in larga misura ha accettato con fiducia le linee impartite dalle Istituzioni democratiche a tutela della pubblica salute ed ha accettato limitazioni e restrizioni per consentire al Governo di risolvere nel volgere di poche settimane, poi di alcuni mesi, una questione sanitaria improvvisa. Tuttavia, è ormai acquisito come fatto notorio, per quanto pacifico e documentato, che il contesto giuridico emergenziale avviato con la dichiarazione del 31 gennaio 2020, in linea con la pregressa esautorazione del Parlamento della funzione legislativa dettata dall’articolo 70 della Costituzione, ha ridisegnato gli equilibri costituzionali, a vantaggio del potere esecutivo, che ha potuto agire in deroga delle leggi dello Stato e intavolare le riforme dell’intera organizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia. Con questo stillicidio di decreti legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, il Governo ha letteralmente stravolto l’Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, ha superato il principio di separazione dei poteri dello Stato ed ha accentrato in sé un potere legislativo rafforzato, sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, a mezzo di regolamenti esecutivi antinomici rispetto ai diritti umani, ai principi costituzionali e alle leggi, limitandone la tutela effettiva e, talvolta, persino il loro riconoscimento. L’accettazione dei molti di questa situazione ha poggiato sulla convinzione indotta che si sarebbe trattato di una limitazione eccezionale e temporanea, con un inizio preciso ed una fine predeterminata, per come previsto dalla Legge che in origine lo ha consentito. Lo stravolgimento della gerarchia delle fonti del diritto, con prassi e consuetudini soventemente prevaricanti persino la Costituzione e i Trattati internazionali, così come la violazione dei diritti e di tutte le libertà costituzionali unitamente alla riduzione ad unum della connaturale tripartizione delle funzioni dello Stato, sarebbe rimasto nella storia come un male necessario non evitabile per scongiurare un male peggiore, l’extrema ratio per evitare un’ecatombe e il crollo dell’economia nazionale. Alla storia sarebbe rimasta incisa la giustificazione di una imprevedibile contingenza e della contemporanea assenza, nell’ordinamento, di uno strumento di governo idoneo ed efficace per contrastare un pericolo tanto grande quanto ignoto. I posteri avrebbero letto sui libri di storia che la Costituzione italiana delineava una forma di Stato per la quale nessuno potesse sfuggire a limiti e controlli, ma che in una condizione di emergenza il Governo era stato costretto, per responsabilità e spirito di umanità, ad attribuirsi i pieni poteri, senza limiti e senza controllo, senza i tempi e senza le forme ordinarie, che avrebbero rallentato la sua azione salvifica e creato impaccio rispetto alle esigenze di intervenire senza le insidie e i rallentamenti dei meccanismi decisionali democratici. Nemmeno il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, specificamente deputato come Legge dello Stato alla gestione delle malattie infettive, approvato nel 1934 e ancor oggi in vigore, ha previsto i pieni poteri, nonostante sia normazione prodotta da un regime affatto democratico. D’altra parte, il rassicurante Codice della Protezione Civile, in vigore dal 2018, ha previsto che con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale si inneschi nella Repubblica una mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Dalla dichiarazione dello stato di emergenza origina la legittimazione di modus operandi straordinari, altrimenti illegittimi, persino illeciti, così permeando l’ordinamento di deroghe, fino al completo rovesciamento di gerarchie, competenze, attribuzioni, diritti e libertà. Ma fino a quando è legittimo l’agire straordinario, qual è il termine temporale per l’esercizio legittimo di un’azione eccedente il limite del normale? La risposta






